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OBBLIGO DI UTILIZZO DEL FORMATO XFIR DAL 15 SETTEMBRE
A decorrere dal 15 settembre 2026, per i soggetti iscritti al RENTRI, diventerà obbligatorio l’utilizzo del Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale (FIR digitale o xFIR), secondo le seguenti modalità:
1. Produttori di rifiuti speciali di cui all’art. 184, comma 3, lett. c), d) e g), D.Lgs. 152/2006, con più di 10 dipendenti, soggetti agli obblighi di iscrizione al RENTRI > XFIR obbligatorio per i rifiuti pericolosi e non pericolosi
2. Produttori di rifiuti speciali di cui all’art. 184, comma 3, lett. c), d) e g), D.Lgs. 152/2006, con meno di 10 dipendenti, soggetti agli obblighi di iscrizione al RENTRI > XFIR obbligatorio per i rifiuti pericolosi mentre possono continuare ad utilizzare il FIR cartaceo per i rifiuti NON pericolosi e possono scegliere di emettere comunque il FIR digitale anche per questa tipologia di rifiuto.
3. Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti prodotti nell'ambito delle attività: agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca, di costruzione e demolizione e di scavo, commerciali, di servizio e sanitarie > XFIR obbligatorio per i rifiuti pericolosi mentre possono continuare ad utilizzare il FIR cartaceo per i rifiuti NON pericolosi e possono scegliere di emettere comunque il FIR digitale anche per questa tipologia di rifiuto.
4. Produttori di rifiuti non pericolosi NON iscritti al RENTRI > Fir cartaceo per i Rifiuti non pericolosi
Per tutti i rifiuti pericolosi, costituisce un ulteriore adempimento la trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel Formulario Digitale (xFIR), entro 10 giorni dalla movimentazione del rifiuto.
Si ricorda che il formulario in formato xFIR, in quanto documento informatico, è soggetto agli obblighi di conservazione digitale previsti da AgID.
Per qualsiasi chiarimento o per supporto, contattare:
Dott. Emanuele Volpi
Tel. 0372-32195 - 391 7231053
E-mail: emanuele.volpi@siamservizi.it
