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Nomina consulente ADR per gli speditori

A partire dal 2019, l’accordo ADR ha esteso l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, oltre ai soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano solo come “speditori” di merci pericolosi su strada a partire dal 1 gennaio 2023.

L’ADR definisce “speditore” l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore”.

La nota esplicativa emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al prot. 40141 del 21.12.2022 (in allegato) ribadisce i casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolosi.

In particolare il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:
• nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6 e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 e 3.5;
• nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

La nota specifica infine che anche nelle condizioni di non obbligatorietà sopracitate, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.


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