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Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento del diffusione del virus SARS-Co V- 2/COVID 19 negli ambienti di lavoro
Principali modifiche rispetto al protocollo del 24 aprile 2020:
• È d’obbligo l’utilizzo della specifica mascherina chirurgica, fatta salva l’ipotesi che, per rischi relativi alla specifica mansione, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore o di diversa tipologia.
• Sono considerati DPI le mascherine chirurgiche, rese obbligatorie negli ambienti di lavoro condivisi (al chiuso o all’aperto); non vengono ritenute indispensabili nel caso di attività svolte in isolamento.
• I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico.
• Al fine di prevenire focolai epidemici, l’autorità sanitaria competente può predisporre misure aggiuntive specifiche (ad esempio l’esecuzione del tampone) ed il datore di lavoro è tenuto a fornire la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente.
• Al fine di prevenire ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio contagio, trovano applicazione i protocolli di settore (allegato IX DPCM 2 marzo 2021).
• Le norme del protocollo si estendono alle aziende in appalto: l’appaltatore, in caso di positività di un dipendente, dovrà informare immediatamente il committente, tramite il medico competente, e collaborare con l’autorità sanitaria per una celere individuazione dei contatti stretti.
• L’azienda committente è tenuta a condividere con l’impresa appaltatrice i contenuti del protocollo aziendale ed a vigilare circa l’osservanza di quest’ultimo.
• Le aziende devono garantire, a fine turno, la pulizia e la sanificazione di schermi touch e mouse, sia negli uffici che nei reparti produttivi, così come le attrezzature di lavoro ad uso promiscuo.
• L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, invitando i lavoratori ad una frequente pulizia delle stesse, sia con acqua e sapone che con prodotti a base alcolica.
• Qualora fosse possibile, utilizzare il lavoro agile da remoto, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione.
• Non sono consentite riunioni in presenza, inoltre sono sospesi tutti gli eventi interni ed ogni attività formativa. È consentita, tuttavia, la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa.
• Il medico competente potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/screening ritenute utili ai fini del contenimento del contagio.
• Per il reintegro progressivo dei lavoratori risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il medico competente effettuerà la visita medica prevista.
